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Class action



  • Class Action

    La class action è un'azione collettiva risarcitaria disciplinata dall'articolo 140 del "Codice del consumo" (D.Lgs. n. 206/2005).
    Il Decreto Legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009 ha applicato l'istituto della class action anche alla pubblica amministrazione.
    il Decreto introduce la possibilità, per i cittadini e per le associazioni che tutelano gli interessi dei propri associati, di ricorrere alla Class Action (Azione Collettiva) nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi, nel caso in cui si verifichino inefficienze nell'erogazione del servizio richiesto.
    In pratica, per garantire un'elevata performance delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti della collettività, si consente nei confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.
    Si segnala che finora non sono state presentate class action nei confronti del Comune.

    LE VIOLAZIONI PASSIBILI DI RICORSO
    L'azione può essere promossa per contestare violazioni di obblighi contenuti nelle carte di servizi o di standard di qualità fissati per i concessionari delle autorità competenti.
    Inoltre potranno rivendicare la violazione di termini o la mancata emanazione di atti amministrativi di carattere obbligatorio e non aventi contenuti normativo, da emanarsi entro un termine di legge.

    CHI LA PROMUOVE
    Può dar avvio a questa azione davanti a un giudice amministrativo:
    • il cittadino che, a seguito delle suddette violazioni, ritiene di aver subito una lesione diretta concreta ed attuale dei propri interessi;
    • le associazioni a tutela degli interessi dei propri associati.

    LA PROCEDURA
     
    •  Una volta verificata l'esistenza di un disservizio è necessario presentare una diffida all'Amministrazione;
    • L'Amministrazione ha 90 giorni di tempo per ripristinare il servizio;
    • Scaduti i 90 giorni, se il servizio non è stato ripristinato (o ha provveduto solo in parte ad eliminare la situazione denunciata), l'interessato (o le associazioni o i comitati che tutelano gli interessi dei propri associati) entro un anno può promuovere un ricorso dinnanzi al Giudice Amministrativo (TAR - Tribunale Amministrativo Regionale);
    • Il ricorso sarà pubblicizzatosul sito istituzionale del Ministero della Pubblica Amminstrazione e dell'Innovazione e su quello dell'Amministrazione interessata;
    • Entro 20 giorni prima dell'Udienza fissata, possono intervenire tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione;
    • Il TAR può accogliere o meno il ricorso;
    • La Sentenza del Giudice, nel caso in cui il ricorso sia ammesso, si baserà nell'ordinare alla Pubblica Amministrazione di attivare tutte quelle misure per porre rimedio al disservizio riscontrato. E' escluso il risarcimento del danno che si potrà, invece, ottenere facendo riferimento alle vie giudiziarie ordinarie.


    Ultimo aggiornamento: 03/10/2014